fbpx

Decreto Salva Casa

Decreto Salva Casa

DECRETO SALVA CASA: Tutto quello che devi sapere

Che cos’è un Condono Edilizio?

Il condono edilizio è una procedura straordinaria che consente la regolarizzazione di opere edili realizzate in violazione delle norme edilizie e urbanistiche, permettendo ai proprietari di evitare sanzioni e altre conseguenze legali. Questa misura può essere adottata per sanare abusi edilizi di varia natura, come la costruzione senza permesso o la realizzazione di opere non conformi alle normative vigenti.

Rispetto alla sanatoria edilizia, che è un procedimento ordinario previsto dalla legge, il condono edilizio presenta delle differenze significative. Mentre la sanatoria richiede il pagamento di una sanzione e l’accertamento della doppia conformità dell’opera (cioè la conformità alle norme vigenti al momento della realizzazione e al momento della richiesta di sanatoria), il condono generalmente prevede una sorta di amnistia per gli abusi edilizi, senza la necessità di rispettare la doppia conformità.

In Italia, ci sono stati diversi condoni edilizi nel corso degli anni, ognuno con le proprie specificità e modalità di applicazione. Queste misure sono spesso oggetto di dibattito politico e sociale, poiché sollevano questioni etiche, giuridiche ed economiche.

Il condono edilizio può avere diverse motivazioni, tra cui la volontà di semplificare la normativa edilizia, la necessità di regolarizzare situazioni preesistenti per favorire lo sviluppo urbanistico o economico, e l’obiettivo di incrementare le entrate fiscali attraverso il pagamento delle sanzioni.

Tuttavia, è importante sottolineare che il condono edilizio non può sanare tutti gli abusi edilizi, in particolare quelli considerati gravi o che comportano rischi per la sicurezza pubblica o l’ambiente. Inoltre, la decisione di adottare un condono edilizio è spesso oggetto di critiche e dibattiti, poiché può essere interpretata come una forma di premialità per chi ha violato le leggi edilizie.

Il provvedimento semplifica le procedure per le lievi difformità edilizie!

Via libera al nuovo “condono edilizio 2024”. Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio ha approvato il “decreto salva casa 2024”, introducendo nuove misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle “lievi difformità edilizie”.

Il decreto-legge, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia ed urbanistica”, secondo alcune stime, coinvolge potenzialmente oltre il 50% del patrimonio immobiliare italiano. Esso permetterà la sanatoria edilizia di numerosi interventi di trasformazione interna eseguiti senza autorizzazione, come l’adeguamento delle finestre, lo spostamento di tramezzi, aperture non conformi ai permessi edilizi, verande, soppalchi, parti strutturali aggiunte e non documentate, nonché dettagli architettonici.

Quali irregolarità potranno essere sanate con il condono edilizio 2024 (“decreto salva casa 2024”)?

Quali abusi potranno essere regolarizzati? Ecco le tre tipologie di difformità (o tre livelli crescenti di irregolarità) che potranno essere sanate con il condono edilizio 2024:

  1. Difformità formali, derivanti da incertezze interpretative della normativa vigente riguardo alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile.
  2. Difformità edilizie interne (cd. “tolleranze costruttive”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo e realizzati dai proprietari dell’epoca senza autorizzazione formale o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare.
  3. Difformità sanabili all’epoca dell’intervento, ma non sanabili oggi a causa della disciplina della “doppia conformità”, che richiede la conformità alla normativa edilizia vigente sia al momento dell’intervento sia al momento della richiesta di sanatoria. Questa regola impedisce di ottenere il permesso o la segnalazione in sanatoria per molti interventi qualificati come parziali difformità, risalenti nel tempo, pur essendo conformi agli standard urbanistici.

Quando entra in vigore il “decreto salva casa 2024”?

Il decreto salva casa 2024, approvato nella mattinata di venerdì 24 maggio 2024 su proposta del Ministro Matteo Salvini, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore per acquisire efficacia. È importante sottolineare che il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per diventare definitivo.

Quanto costa il nuovo condono edilizio 2024?

Il decreto stabilisce i costi per regolarizzare le irregolarità formali presenti in numerosi immobili italiani, proporzionati all’irregolarità riscontrata e all’incremento di valore dell’immobile.

Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria saranno subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore venale dell’immobile risultante dagli interventi effettuati. L’importo varierà tra 1.032 euro e 30.984 euro.

Inoltre, un terzo delle somme recuperate potrà essere utilizzato dai singoli Comuni per i seguenti interventi:

  • Demolizione di opere abusive;
  • Realizzazione di interventi di rigenerazione urbana;
  • Recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi;
  • Iniziative sociali, culturali o di recupero ambientale.

Le modifiche del “decreto salva casa 2024” al Testo Unico Edilizia

Il piano “decreto salva casa 2024” apporta modifiche specifiche al D.P.R. 380/2001, con riferimento alle seguenti disposizioni:

  • Edilizia libera;
  • Stato legittimo degli immobili;
  • Mutamento della destinazione d’uso per singole unità immobiliari;
  • Sorte delle opere acquisite dal Comune, eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
  • Tolleranze costruttive;
  • Superamento della cd. doppia conformità, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché ai casi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

Nuove regole per attestare lo stato legittimo

Il “decreto salva casa 2024” introduce modifiche alla disciplina della documentazione amministrativa relativa allo stato legittimo degli immobili contenuta nell’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001.

Stato Legittimo Attuale

La norma vigente stabilisce che lo stato legittimo di un immobile o di una sua unità è determinato dal titolo abilitativo originario che ne ha autorizzato la costruzione, dal titolo che ne ha legittimato l’ultimo intervento edilizio, integrati con eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Modifiche Proposte

Le modifiche consentono di determinare lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare alternativamente:

  • Dal titolo abilitativo originario che ne ha previsto la costruzione o ne ha legittimato la stessa.
  • Dal titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’unità immobiliare, purché tale titolo sia stato rilasciato a seguito di un procedimento che abbia verificato l’esistenza del titolo abilitativo originario.

Valorizzazione dell’Affidamento del Privato

Se gli uffici tecnici comunali hanno “espressamente accertato” parziali difformità rispetto al titolo edilizio, ma non le hanno considerate rilevanti, l’amministrazione non potrà contestare tali difformità in sede di accertamento dello stato legittimo, se queste sono state ritenute tollerabili nel passato.

Semplificazione e Riconoscimento dello Stato Legittimo

Le modifiche semplificano il riconoscimento dello stato legittimo, permettendo di comprovare lo stesso in base al titolo originario o al titolo successivo, superando le difficoltà nel dimostrare lo stato legittimo degli edifici costruiti in tempi passati.

Inclusione di Titoli Abilitativi Rilasciati in Conformità

Previo pagamento delle relative sanzioni, sono inclusi tra i titoli abilitativi anche quelli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni del testo unico sull’edilizia (articoli 36 e 36-bis), nonché gli interventi eseguiti in base a permesso annullato (articolo 38).

Sanzioni per la Determinazione dello Stato Legittimo

Il pagamento delle sanzioni previste per varie irregolarità edilizie (articoli 33, 34, 37, 38 del TUE e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis sulle tolleranze costruttive) concorre alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare.

Immobili Realizzati senza Obbligo di Titolo Abilitativo

Per gli immobili realizzati in periodi in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti come riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio, e altri atti pubblici o privati di cui sia dimostrata la provenienza.

Principio di Prova del Titolo Abilitativo

Le disposizioni si applicano anche nei casi in cui esista un principio di prova del titolo abilitativo, pur non essendo disponibile una copia dello stesso.

Cambio di Destinazione senza Opere Semplificato

Il “decreto salva casa 2024” introduce modifiche all’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 riguardanti il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, mirando a semplificare i cambi di destinazione d’uso di singole unità immobiliari senza la necessità di opere, soprattutto nelle aree urbane.

Principali Modifiche

  • Principio dell’Indifferenza Funzionale: Si introduce il principio dell’indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee, definite dalla legge statale o regionale.
  • Mutamento Sempre Consentito: È sempre consentito il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari senza opere, rispettando le normative di settore. Gli strumenti urbanistici comunali possono stabilire condizioni specifiche.
  • Mutamento tra Categorie Funzionali: È consentito il cambio di destinazione tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale per le unità immobiliari nelle zone A, B e C.
  • Conformità alla Destinazione Prevalente: Il cambio di destinazione deve essere conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari dell’edificio.
  • Esclusione di Ulteriori Requisiti: Non sono richieste ulteriori aree per servizi di interesse generale né la dotazione minima di parcheggi.
  • Eccezioni per il Primo Piano: Per le unità al primo piano fuori terra, il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso solo in casi specifici definiti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
  • Procedura: I cambi di destinazione sono soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), salvo disposizioni regionali più favorevoli.
  • Opere Edilizie: Queste disposizioni si applicano solo al cambio di destinazione senza opere; le normative del Testo Unico sull’Edilizia si applicano nei casi con opere.

Queste modifiche semplificano il processo di cambiamento di destinazione d’uso, riducendo la burocrazia e facilitando l’adeguamento delle unità immobiliari alle esigenze del contesto urbano.

Superamento della Doppia Conformità

Il “decreto salva casa 2024” abolisce l’obbligo della doppia conformità urbanistica ed edilizia per sanare gli interventi realizzati in parziale difformità dai titoli depositati in Comune.

Limitazioni dell’Abolizione

  • Interventi Coinvolti: L’abolizione riguarda solo le parziali difformità dagli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, così come specificato nel D.P.R. 380/2001.
  • Restrizioni Mantenute: La disciplina della “doppia conformità” rimane in vigore per assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla segnalazione certificata inizio attività.

Procedura di Sanatoria

  • Scadenza dei Termini: Fino alla scadenza dei termini previsti per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, il responsabile dell’abuso può richiedere il permesso di costruire o presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.
  • Conformità alla Disciplina: L’intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
  • Documentazione: L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante documentazione specifica.
  • Accertamento dell’Epoca di Realizzazione: Se è impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante documentazione, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.
  • Rilascio del Permesso: Il permesso di costruire è rilasciato dallo Sportello unico edilizia.
  • Condizioni di Rilascio: Lo Sportello unico edilizia può condizionare il rilascio del permesso alla realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il rispetto della normativa tecnica di settore.
  • Dichiarazione del Professionista: La richiesta del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione di conformità del professionista abilitato.

Queste modifiche semplificano la procedura di sanatoria per gli interventi edilizi eseguiti in parziale difformità, consentendo una maggiore flessibilità nell’adeguamento degli immobili alla normativa attuale.

Silenzio-assenso sulle Richieste di Sanatoria

Con il nuovo decreto, si introduce il principio del silenzio assenso, superando il precedente silenzio rigetto, per le richieste di permesso in sanatoria e segnalazioni di inizio attività.

Tempi di Risposta

  • Richiesta di Permesso in Sanatoria: Il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale deve pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, altrimenti questa si intende accolta.
  • Segnalazioni di Inizio Attività: Si applica un termine di 30 giorni per la risposta.

Vincoli Paesaggistici

  • Valutazione Preliminare: Per gli immobili con vincoli paesaggistici sopravvenuti, è possibile chiedere una valutazione preliminare previa presentazione dell’autorizzazione paesaggistica.
  • Tempi di Risposta: L’autorità competente deve pronunciarsi entro 180 giorni, con un parere vincolante della soprintendenza entro 90 giorni. In caso di mancato rispetto dei termini, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente.

Sanzioni

  • Pagamento di Sanzioni: È previsto il pagamento di una sanzione in relazione all’entità dell’abuso da sanare.

Queste disposizioni mirano a semplificare e accelerare i processi di regolarizzazione degli abusi edilizi, garantendo tempi certi e riducendo la burocrazia per i cittadini.

Tolleranze Costruttive Riparametrate

Il “decreto salva casa 2024” ridefinisce le tolleranze costruttive per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, stabilendo una correlazione inversa tra la superficie utile e i limiti consentiti. In pratica, quanto più è ridotta la superficie utile, tanto maggiore è il margine di tolleranza percentuale concesso.

Nuovi Limiti di Tolleranza

  • Superficie Utile Superiore a 500 mq: Il limite consentito è del 2% rispetto alle misure previste dal titolo abilitativo.
  • Superficie Utile tra 300 e 500 mq: Il limite consentito è del 3% rispetto alle misure previste nel titolo abilitativo.
  • Superficie Utile tra 100 e 300 mq: Il limite consentito è del 4% rispetto alle misure previste nel titolo abilitativo.
  • Superficie Utile Inferiore a 100 mq: Il limite consentito è del 5% rispetto alle misure previste nel titolo abilitativo.

Calcolo della Superficie Utile

La superficie utile da considerare è quella autorizzata dal titolo edilizio che ha abilitato l’intervento, escludendo eventuali frazionamenti successivi dell’immobile nel tempo.

Scopo della Normativa

Queste disposizioni mirano a evitare abusi attraverso frazionamenti dell’immobile per ottenere benefici normativi più favorevoli.

Esenzione dall’Autorizzazione Paesaggistica

Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 che rientrano nei nuovi limiti di tolleranza costruttiva non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Queste modifiche forniscono un quadro chiaro e uniforme per la valutazione delle tolleranze costruttive, garantendo al contempo la conformità agli standard edilizi.

Manutenzione delle Strutture Amovibili da Covid-19

Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, molte strutture amovibili sono state erette per scopi sanitari, assistenziali ed educativi. Il recente articolo ha lo scopo di consentire il mantenimento di queste strutture ritenute di utilità sociale, purché vi siano esigenze dimostrate e obiettive che ne giustifichino la permanenza.

Le disposizioni consentono il mantenimento delle strutture amovibili, rispettando le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore pertinenti, quali quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica e di tutela ambientale. Si precisa che tali strutture devono rispettare anche le disposizioni in materia di beni culturali e paesaggistici.

Tuttavia, resta la facoltà per il Comune di richiedere la rimozione delle strutture non conformi o non più necessarie in qualsiasi momento, previa motivazione del provvedimento.

Per mantenere le strutture, gli interessati devono presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata, indicando le esigenze dimostrate che giustifichino la necessità continua delle strutture, insieme all’indicazione dell’epoca di realizzazione.

Per provare l’epoca di realizzazione dell’intervento, il tecnico incaricato deve fornire la documentazione richiesta. In casi in cui questa documentazione non sia disponibile, il tecnico può attestare la data di realizzazione con una sua dichiarazione, assumendosene la responsabilità.

Tolleranze Esecutive per Irregolarità e Modifiche di Minima Entità

Le nuove disposizioni riguardano le tolleranze esecutive, ovvero le irregolarità geometriche e le modifiche di minima entità apportate durante i lavori di costruzione o di adeguamento agli edifici. Queste tolleranze comprendono anche le variazioni nella collocazione di impianti e opere interne effettuate per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi.

Casi di Tolleranze Esecutive

Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono considerati tolleranze esecutive nei seguenti casi:

  • Minore Dimensionamento dell’Edificio:
  • Mancata Realizzazione di Elementi Architettonici Non Strutturali:
  • Irregolarità Geometriche e Modifiche di Minima Entità alle Finiture degli Edifici:
  • Irregolarità Esecutive di Muri Esterni ed Interni e Difforme Ubicazione delle Aperture Interne:
  • Difforme Esecuzione di Opere di Manutenzione Ordinaria:
  • Correzioni di Errori Progettuali e Materiali in Cantiere:

Normative Sismiche

Per le unità immobiliari situate in zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico incaricato deve attestare che gli interventi rispettino le prescrizioni normative per le costruzioni in tali zone.

Queste disposizioni offrono una certa flessibilità durante i lavori di costruzione o di adeguamento agli edifici, consentendo correzioni di minime entità senza incorrere in sanzioni o violazioni normative, garantendo nel contempo la sicurezza strutturale degli edifici nelle zone sismiche.

Modifiche agli Interventi Eseguiti Senza Permesso di Costruire

Il “decreto salva casa 2024” apporta modifiche significative all’articolo 31 del testo unico edilizio riguardante gli interventi eseguiti senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Possibilità di Demolizione dell’Opera Acquisita

  • Se l’opera acquisita non viola interessi culturali, paesaggistici, urbanistici, ambientali o idrogeologici rilevanti, può essere demolita previo parere delle amministrazioni competenti. Tuttavia, la demolizione non deve contrastare con tali interessi.

Alienazione del Bene e dell’Area di Sedime

  • Nel caso in cui l’opera non violi interessi culturali, paesaggistici, urbanistici, ambientali o idrogeologici rilevanti, il Comune può procedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime. Questo avviene previo parere delle amministrazioni competenti e con la condizione che l’acquirente rimuova le opere abusive.

Precisazioni Importanti

  • L’alienazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni riguardanti l’alienazione degli immobili pubblici.
  • Il responsabile dell’abuso non può partecipare alla procedura di alienazione.
  • Il valore venale dell’immobile è determinato dall’agenzia del territorio, considerando i costi per la rimozione delle opere abusive.

Queste modifiche offrono un quadro più chiaro e definito per la gestione degli interventi abusivi, garantendo nel contempo il rispetto degli interessi pubblici e la tutela del patrimonio culturale e ambientale.

Limitazioni del Condono Edilizio 2024

Il “decreto salva-casa” del 2024 stabilisce chiaramente cosa non potrà essere sanato attraverso il condono edilizio:

  1. Interventi in Totale Difformità dal Permesso di Costruire o dalla SCIA Straordinaria: Gli interventi eseguiti completamente diversi rispetto al progetto approvato o realizzati senza il permesso di costruire o la SCIA straordinaria non potranno essere regolarizzati.
  2. Variazioni Essenziali al Progetto Approvato: Le modifiche fondamentali al progetto originale che influenzano la stabilità dell’edificio, realizzate senza autorizzazione, non possono essere sanate attraverso il condono.

Restano in vigore le misure di prevenzione e sanzione previste dal D.P.R. 380/2001 per tali violazioni.

In sintesi, il condono del 2024 non coprirà variazioni essenziali come l’inserimento di pilastri e solette senza autorizzazione, ma sarà possibile regolarizzare interventi basati su autorizzazioni comunali dotate di certificato di agibilità. Ad esempio, saranno sanabili tramezzi spostati, balconi ampliati leggermente senza permesso edilizio e facciate esterne estese di pochi centimetri rispetto al progetto iniziale.

RICHIEDI UNA CONSULENZA

TAG: Abuso edilizio, Norme urbanistiche, Autorizzazione amministrativa, Sanzioni edilizie, Demolizione, Reato edilizio, Proprietario, Costruttore, Committente, Sanatoria edilizia, Testo Unico sull’Edilizia, Doppia conformità, Condono edilizio, Legge 87/1985, Legge 724/1994, Legge 326/2003, Regolarizzazione, Pace edilizia, Mercato immobiliare, Costruzioni, Finanziamento, Legislatore, Opere edili, Urbanistica, Normative vigenti, Sanzioni legali, Procedura straordinaria, Norme legali, Comunicazione di inizio lavori, Esigenze sociali, Efficienza energetica, Sicurezza, Antincendio, Rischi idrogeologici, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Procedimento amministrativo, Proprietà pubblica, Cassa dello Stato, Circoli virtuosi, Mercato edilizio, Proposte di legge, Associazioni di categoria, Sentenze giuridiche, Politica abitativa, Regolarizzazione edilizia, Attività edilizia, Legge urbanistica, Trasparenza amministrativa

CONTATTACI

Compila il modulo qui sotto e ti ricontatteremo fornendoti tutte le informazioni che ti servono!